A partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti dovranno pagare le retribuzioni, nonché gli eventuali acconti, ai dipendenti e parasubordinati solo attraverso mezzi di pagamento tracciabili.
Di conseguenza le retribuzioni non potranno più essere pagate in contanti.
Come prova dell’avvenuto pagamento vale solo ed esclusivamente la tracciabilità del pagamento stesso.
Il pagamento potrà avvenire:
- attraverso bonifico su conto corrente identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- con altri strumenti di pagamento elettronico;
- in contanti direttamente in banca od alla posta, nel caso in cui il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- tramite assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente od altro familiare in linea retta od affine del lavoratore purché di età non inferiore ai sedici anni.
Il divieto di altre forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate vale per tutti i rapporti di lavoro indipendentemente dalla modalità di svolgimento della prestazione e dalla tipologia del rapporto di lavoro
Le suddette disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf e badanti).
Le sanzioni pecuniarie amministrative previste a carico del datore di lavoro o committente che viola l’obbligo della tracciabilità delle retribuzioni vanno da 1.000 euro a 5.000 euro.


