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01 06 ::  RAEE – RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE


Il 18 GIUGNO 2010 entra in vigore il regolamento con le modalità semplificate di gestione dei RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, AEE, nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
Da questa data, pena l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, i commercianti di elettrodomestici devono garantire ai consumatori, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.
Per poter fare ciò, i commercianti devono iscriversi all’Albo Gestori, presentando apposita comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente.
I commercianti dovranno tenere uno schedario che fa le veci del registro di carico e scarico dei rifiuti e compilare, per il trasporto, un apposito documento.
In quanto raccoglitori di RAEE, i commercianti sono esentati dalla presentazione del MUD e dall’iscrizione al SISTRI.

RIPORTIAMO LA SINTESI DELLE NUOVE NORME


RITIRO


Sono RAEE domestici i RAEE originati dai nuclei domestici ed i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
I distributori, cioè gli operatori che, nell'ambito di un'attività commerciale, forniscano un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica (AEE) destinata ad un nucleo domestico, assicurano il ritiro gratuito dell’apparecchiatura che viene sostituita, sia quando viene consegnata dal consumatore al distributore nei locali di vendita al momento dell’acquisto della nuova apparecchiatura di tipo equivalente, sia quando la fornitura della nuova apparecchiatura avviene al domicilio del consumatore, con contestuale consegna al distributore (o a terzi incaricati) dell’apparecchiatura usata.
Al momento del ritiro il commerciante deve compilare uno schedario numerato progressivamente e conservarlo per tre anni. Il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un’apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno inoltre l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

CENTRI DI RACCOLTA


I Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.
I produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici.

RACCOLTA


Rientra nella fase della raccolta il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dall’apposita comunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento deve riguardare esclusivamente i RAEE previsti dalla norma provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE devono essere trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;
c) il raggruppamento dei RAEE é effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

TRASPORTO


Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici é effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome solo se riguarda:
a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo ove é effettuato il raggruppamento;
b) nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove é effettuato il raggruppamento medesimo;
c) il tragitto dal luogo ove é effettuato il raggruppamento al centro di raccolta;
d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.

- Nei casi di cui alle lettere a) e c), il trasporto é accompagnato da uno specifico documento di trasporto numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto é compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui sopra. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.

- Nei casi di cui alla lettera b) il trasporto é accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Queste copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta.

I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

ISCRIZIONE ALL’ALBO PER ATTIVITA’
DI RACCOLTA E TRASPORTO


Chi raccoglie e trasporta i RAEE domestici deve preventivamente iscriversi in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ai fini dell'iscrizione i distributori attestano sotto la loro responsabilità:
a) la sede dell'impresa;
b) l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
c) le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti;
d) la rispondenza ai requisiti previsti dalla norma del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
e) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
f) il versamento del diritto annuale di iscrizione.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed é subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, ora pari a 50 euro.

RITIRO RAEE DA PARTE DEGLI INSTALLATORI
E GESTORI CENTRI ASSISTENZA


Quanto detto sopra si applica anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della loro attività, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.
La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta é attestata da un documento di autocertificazione e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. Il documento é consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

RAEE PROFESSIONALI


Per RAEE professionali si intendono quelli prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli provenienti da nuclei domestici, come sopra definiti.
La norma relativa alla raccolta ed alla tenuta dello schedario si applica anche ai distributori di apparecchiature professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature per il ritiro dei RAEE.
I RAEE professionali sono raggruppati e trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali.
I distributori che effettuano il raggruppamento si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali secondo le modalità descritte sopra per i distributori di RAEE domestici.

SANZIONI


Sono previste pesanti sanzioni per chi non si attiene alla norma.

Per gli adempimenti necessari si deve rivolgere all’ufficio Affari Generali – CAAF del Centro Servizi Confesercenti.
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